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STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA “ WIPEOUT SURF CLUB“
Art. 1. E’ costituito con sede in Cagliari un Associazione Sportiva che assume Art. 2. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Wipeout Surf Club “ svolge attività nei settori sport dilettantistico, attività ricreative, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva. L’ Associazione ha come finalità quella di praticare e propagandare l’attività sportiva dilettantistica e a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento in particolare nel settore del Surf da onda, nelle specialità Longboard, Shortboard, Bodyboard e Skim board realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire allo formazione psicofisica, sociale e culturale. L’ Associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive:
6. assistere i propri soci con informazioni e consigli riguardanti le attività sportive e culturali; 7. stabilire rapporti, anche ottenendo particolari facilitazioni per i soci, con consimili Associazioni, Opere, Istituti e Agenzie; 8. organizzazione di Mostre ed Eventi Sportivi e Culturali; 9. organizzazione di feste riservate ai soli soci, animazione socio-culturale; 10. turismo sociale; 11. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive; Art. 3. Sono compiti dell’Associazione:
L’associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali e dall’obbligatorietà del bilancio. Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: a) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza; b) Dichiarare di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali e ad eventuali regolamenti interni. E’ compito del legale rappresentante dell’ Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda. L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. Art. 6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri dell’Associazione o, in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo. Art. 7. I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’ Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa. Art. 8. I soci sono tenuti: • al pagamento della quota della tessera sociale; • all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. Art. 9. I soci sono espulsi o radiati quando: - non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; - si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali; - in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Circolo. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività del Circolo. La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria. PATRIMONIO SOCIALE Art.10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo: b) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. c) dai fondi di riserva. E’ assolutamente vietato distribuire tra gli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art.11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile. RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO) Art.12. Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Art.13. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. L’ASSEMBLEA Art.14. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo del Circolo, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali del Circolo, con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea. Art.15. L’Assemblea ordinaria, viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo. Essa: • approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; • elegge il Consiglio Direttivo; • elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; • approva il bilancio consuntivo e preventivo; • approva gli stanziamenti per iniziative previste dal 2° comma dell’art. 13 del presente statuto. Art.16. L’Assemblea straordinaria viene convocata: • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; • ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili; • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci; • per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione del Associazione. L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. Art.17. In prima convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Art.18. Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la convocazione dell’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art.19. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Art.20. L’assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell’assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali. CONSIGLIO DIRETTIVO Art.21. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 1 anno. Art.22. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario Amministrativo compongono Art.23. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario Art.24. Il Consiglio Direttivo deve: a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) redigere i bilanci; d) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; e) approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; f) formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; g) deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci; h) favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Art.25. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. IL PRESIDENTE Art.26. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad un componente l’ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate. COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI Art.27. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea. I Revisori Contabili durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo. Art.28. Il Collegio è validamente costituto con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel circolo; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d’età. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Art.29. La decisione di scioglimento dell’ Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. Art.30. In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza prevista dall’art. 29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. Art. 31. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive dell’Associazione Italiana Cultura Sport e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’Associazione Italiana Cultura e Sport nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione dei circoli affiliati. Art. 32. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Per delibera assembleare il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell’art. 1 D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.
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